Il Sole 24 Ore
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Lavoro e previdenza

Coronavirus e assenza dal lavoro: quando si può e quando no

di Valentina Melis
24 Febbraio 2020

Chi si assenta dal lavoro per la sola paura del contagio da Coronavirus, senza alcun provvedimento delle Autorità o decisione della propria azienda, sarà considerato assente ingiustificato e rischia un provvedimento disciplinare. Chi è in quarantena obbligatoria è trattato invece come se fosse in malattia. Mentre la sospensione dell’attività aziendale decisa per precauzione comporta l’assenza giustificata del lavoratore e la chance dell’accesso alla cassa integrazione per l’azienda.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro nella nota diffusa il 24 febbraio. Il decreto legge 6/2020 che contiene le misure urgenti per contenere e gestire l’emergenza da Coronavirus, varato il 23 febbraio dal Governo (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno), ha incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere condizionate da interventi delle autorità pubbliche. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha quindi passato al setaccio cinque situazioni tipo nelle quali potrebbero trovarsi i lavoratori nei territori interessati dal virus.

A casa per ordinanze: smart working anche senza accordo scritto
Per le assenze dal lavoro in seguito a ordini delle autorità pubbliche che impediscano ai lavoratori di uscire di casa, c’è l’impossibilità di andare al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. L’assenza del lavoratore in questi casi è necessaria. È infatti questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cig per queste tipologie di eventi.

Un'alternativa può essere lo smart working regolato dalla legge 81/2017: il lavoratore subordinato può svolgere la sua prestazione da casa, senza recarsi sul luogo di lavoro. Data la situazione di emergenza, il Dpcm pubblicato sempre il 23 febbraio per contenere il contagio in Lombardia e in Veneto ha previsto la possibilità di adottare lo smart working in via “automatica” nelle aree considerate a rischio, senza il preventivo accordo scritto fra le parti.

La sospensione dell’attività aziendale giustifica l’assenza
Tra le misure di contrasto alla diffusione del virus ci sono anche quelle per vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica, e la sospensione delle attività lavorative per le imprese e-o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche se queste si svolgono fuori da quest’area. In questi casi resta il diritto allla retribuzione del lavoratore, anche senza lo svolgimento della prestazione. Anche in questo caso, l’azienda dovrebbe avere l’accesso alla Cig, come preannunciato dal ministro del Lavoro.

La quarantena obbligatoria è come l'assenza per malattia
L’assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari riguarda i lavoratori messi sotto osservazione perché hanno sintomi riconducibili al Coronavirus. Questa ipotesi può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato. In questo caso il Ccnl applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Il lavoratore si considera sottoposto a trattamento latu sensu sanitario - nota la Fondazione studi dei consulenti del Lavoro - e quindi la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

Chi si mette in quarantena perché viene da zone a rischio è giustificato
L’assenza per quarantena volontaria di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio è ammessa. Tra le misure di contenimento previste dal governo c’è anzi l’obbligo da parte di coloro che sono arrivati in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, che lo comunica a sua volta all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, una quarantena “volontaria” (anche per aver avuto contatti con soggetti a rischio), nei limiti dell’attesa della decisione sulla misura da adottare da parte dell'autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

L’assente per paura di contagio è ingiustificato
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell'epidemia sufficiente di per sé a giustificare l'assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

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