La Cassazione ha espresso un interessante orientamento in merito al mobbing cd “orizzontale”, ovvero tra colleghi. Con la sentenza 1109/2020 la Suprema Corte ricorda che il cd. mobbing orizzontale è addebitabile al datore di lavoro solo quando si dimostri che lo stesso ne sia stato a conoscenza e che, nonostante ciò, abbia omesso di vigilare e di attivarsi per porre fine alle condotte mobbizzanti a tutela dell’integrità psico-fisica della vittima.
In allegato la sentenza