In caso di successione di contratti collettivi nel tempo, oppure di sostituzione di un CCNL con un altro, le modificazioni peggiorative che possono riguardare il rapporto di lavoro sono senz’altro ammissibili, con il solo limite dei c.d. “diritti quesiti”, ossia quelli già entrati a far parte definitivamente della sfera giuridica del lavoratore (es. il diritto alla retribuzione per una prestazione già effettuata).
Lo riafferma la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 31148 del 21 ottobre 2022, per il caso di una giornalista al cui rapporto di lavoro si era sostituita, rispetto a quella precedente del contratto collettivo giornalisti, la regolamentazione del contratto collettivo radiotelevisioni private
La Corte sostiene che il contratto collettivo rappresenti una fonte eteronoma di regolamento che integra il contratto individuale dall’esterno e le cui disposizioni non si inseriscono automaticamente nel contenuto dei contratti individuali.
Di conseguenza non si applica l’art. 2077 del codice Civile, che sancisce l’applicazione della regolamentazione di miglior favore ma unicamente nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non nel rapporto tra due contratti collettivi.