A cura di Ornella Debernardi, Dottore Commercialista.

La regola secondo la quale l’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Bisogna quindi prestare molta attenzione alla data della ricevuta di consegna in formato xml. Infatti, il transito presso lo SdI (sistema di interscambio) fa sì che la data di ricezione delle stesse abbia carattere assolutamente oggettivo, cosa che invece quasi mai accadeva con le fatture cartacee.


Riassumendo, in estrema sintesi, le situazioni possibili saranno:

Fattura datata 30 dicembre 2019 e ricevuta entro il 31 dicembre 2019

L’iva può essere detratta nella liquidazione che include dicembre 2019

Fattura datata 30 dicembre 2019 ricevuta il 04 gennaio 2020

Per il ricevente l’iva potrà essere detratta nella liquidazione che include gennaio 2020 o nei mesi successivi, mentre per l’emittente dovrà essere inclusa nella liquidazione di dicembre 2019.

  • Per chi opera in regime di contabilità ordinaria indicherà il costo nell’esercizio 2019 come fattura da ricevere e detrarrà l’iva a gennaio 2020.
  • Per chi opera in regime di contabilità semplificata detrarrà l’iva e dedurrà il costo nell’esercizio 2020 (anche se la fattura è datata 2019) in quanto la ricezione della fattura è avvenuta nel 2020.
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