Ecco il testo integrale del DL 3/2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;    Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, che  ha  istituito,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo per la riduzione del  carico fiscale sui lavoratori dipendenti»;    Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di dare  attuazione a interventi  finalizzati  alla  riduzione  del  carico  fiscale  sui lavoratori dipendenti;    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 23 gennaio 2020;    Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali;                                   

 Emana                       il seguente decreto-legge:                                  

Art. 1                   

 Trattamento integrativo dei redditi                    di lavoro dipendente e assimilati     

1. Nelle more di una  revisione  degli  strumenti  di  sostegno  al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui  agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di  importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi  dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico,  e’  riconosciuta  una  somma  a titolo di trattamento integrativo, che non concorre  alla  formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno  2020  e  a  1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il  reddito  complessivo  non  e’ superiore a 28.000 euro.    2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1  e’  rapportato  al periodo di lavoro e spetta per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio 2020.    3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600, riconoscono  il   trattamento   integrativo   ripartendolo   fra   le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e  verificano  in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante,  i medesimi sostituti d’imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo importo,   tenendo   conto   dell’eventuale   diritto   all’ulteriore

detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso  e’  effettuato  in  quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione  che  sconta  gli effetti del conguaglio.    4. I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante  l’istituto  di  cui  all’articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.                                

Art. 2                

 Ulteriore detrazione fiscale per redditi                    di lavoro dipendente e assimilati     

1.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli  49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera  a),  e  50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore  detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo  pari a:      a) 480 euro, aumentata del prodotto  tra  120  euro  e  l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo  e’ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;      b) 480 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte corrispondente al rapporto tra l’importo di  40.000  euro,  diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.    2.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma  1  spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.    3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600, riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra  le  retribuzioni erogate a decorrere dal 1°  luglio  2020  e  verificano  in  sede  di conguaglio  la  spettanza  della  stessa.  Qualora   in   tale   sede l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non  spettante,  i medesimi sostituti d’imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo importo. Nel caso in cui il  predetto  importo  superi  60  euro,  il recupero dell’ulteriore detrazione non  spettante  e’  effettuato  in quattro rate di pari  ammontare  a  partire  dalla  retribuzione  che sconta gli effetti del conguaglio.                               

 Art. 3                      

 Disposizioni di coordinamento                              e finanziarie   

  1. Il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato dal 1° luglio 2020.    2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto-legge,  rileva  anche  la  quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo  16  del  decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  147.   Il   medesimo   reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito  dell’unita’  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  e  di  quello   delle   relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.    3. E’ istituito il Fondo per  esigenze  indifferibili  connesse  ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA,  con una dotazione di 589 milioni di euro per l’anno 2020.                                

Art. 4                            

Norma di copertura     

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3,  valutati in 7.458,03 milioni di euro per l’anno 2020, 13.532 milioni  di  euro per l’anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere  dall’anno 2022, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8  milioni  di euro per l’anno 2020, si provvede:      a) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020, 3.850  milioni di euro per l’anno 2021 e 3.574 milioni di  euro  annui  a  decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;      b) quanto a 4.191,66 milioni di euro  per  l’anno  2020  e  9.682 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021  e,  in  termini  di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse,  iscritte  sui pertinenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione   del   Ministero dell’economia   e   delle    finanze,    derivanti    dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1;      c) quanto a  267  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui  all’articolo  2,  comma  55,   del decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, come  modificato dall’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.    2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.                                

Art. 5   

                          Entrata in vigore     

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.        Dato a Roma, addi’ 5 febbraio 2020                                 MATTARELLA   

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