In data 30 novembre 2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. Decreto-Legge “Ristori-quater).
Per quanto attiene alle materie del lavoro e della previdenza sociale, si
segnalano in particolare tra le norme di maggiore interesse per le imprese:
✓ la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituto d’imposta, dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 (art. 2);
✓ l’ampliamento della platea dei lavoratori che possono accedere alle integrazioni salariali per Covid-19 previste dal Decreto-Legge “Agosto” (art. 13).
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
L’art. 2 sospende i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituto d’imposta, dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i
soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019;
✓ che abbiano iniziato l’attività successivamente al 30 novembre 2019;
✓ che esercitino attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembr 2020, in qualsiasi area del territorio nazionale;
✓ che esercitino servizi di ristorazione e che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o nelle “zone arancioni”, individuate come tali alla data del 26 novembre 2020;
✓ che rientrino nell’elenco di cui all’allegato 2 del Decreto-Legge “Ristori-bis” (allegato alla presente circolare);
✓ che esercitino attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator e abbiano
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” individuate come
tali alla data del 26 novembre 2020.
Nell’individuazione delle c.d. “zone rosse” o “zone arancioni” occorre tenere presente il relativo colore alla data del 26 novembre 2020. A tale ultima data la situazione era la seguente:
Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
Area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia,
Sicilia, Umbria.
Area rossa: Abruzzo, Campania, Calabria Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia,
Piemonte Toscana, Valle d’Aosta.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
INTEGRAZIONI SALARIALI PER COVID-19 (LAVORATORI BENEFICIARI)
L’art. 13 dispone che i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario, CIG in deroga per Covid-19 di cui al Decreto- Legge “Agosto” sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Si attendono in proposito le relative
istruzioni da parte dell’INPS.

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