Come noto, il decreto legge n. 127 del 2021 ha reso obbligatorio, dal 15 ottobre, il possesso (e l’esibizione) della certificazione verde per l’accesso nei luoghi di lavoro, sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati.
E, sul punto, sono sorte numerose questioni, alcune criticità in ordine alla corretta applicazione di questo decreto, nonché contestazioni in ordine alla legittimità o meno di questo obbligo.
Tanto più che le conseguenze che incombono sul lavoratore che non possiede il green pass sono l’assenza ingiustificata e la perdita della retribuzione, oltre al rischio di subire un procedimento disciplinare e di vedersi comminata una sanzione amministrativa qualora il dipendente medesimo cerchi di aggirare la norma di legge (ad es. eludendo i controlli ed entrando ugualmente a lavoro).
In attesa di comprendere quali saranno gli sviluppi sul tema in ambito giurisprudenziale, segnaliamo oggi una sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 06/10/2021, emanata prima dell’entrata in vigore del d.l. 127/2021, che però è più che mai attuale per il ragionamento che viene riportato in massima.
I giudici di merito, in particolare, hanno affermato che “In tema di sospensione dall’attività lavorativa per mancata sottoposizione del lavoratore al vaccino anti covid -19, va precisato come tale provvedimento non sia riconducibile ad un vero e proprio ‘obbligo di vaccinazione’, posto che la posizione giuridica di obbligo è quella in cui si trova chi è costretto a sacrificare totalmente un proprio interesse (nella fattispecie: al lavoro) ed è obbligato a tenere un determinato comportamento, consistente in un fare o un non fare. In realtà nel caso specifico è più opportuno parlare di onere, ossia della posizione di chi, al fine di poter realizzare un interesse proprio (la prestazione dell’attività lavorativa), deve porre in essere un determinato comportamento in mancanza del quale il diritto vantato non può essere fatto valere. Ciò che viene pregiudicato, in sostanza, a seguito della mancata vaccinazione anti covid -19, non è l’esistenza, ma l’attuazione concreta del diritto, che comunque c’è e rimane tale. In altre parole, il diritto del lavoratore al lavoro (ed alla libera espressione delle proprie scelte) non viene negato, ma solo compresso, per un determinato periodo di tempo”.
Questa sentenza conferma l’orientamento che avevamo già analizzato e che, anche prima dell’introduzione dell’obbligo del green pass, si è espresso più volte affermando la legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del dipendente che non possieda la certificazione verde, nonostante vi sia tenuto dalla normativa (che inizialmente riguardava esclusivamente il settore sanitario) o lo imponga l’azienda. Avv. PhD. Giorgia Barberis

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