Nel Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, è stato pubblicato il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. “Decreto-Legge Rilancio”), entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione (19 maggio 2020).

Per quanto attiene alle materie del lavoro e della previdenza sociale, il decreto, di cui si allega il testo integrale, contiene numerose disposizioni di interesse per le imprese associate, che saranno oggetto di specifiche circolari di approfondimento, anche ad esito delle indicazioni interpretative ed attuative che perverranno da parte degli Enti competenti.

Nel sottolineare che, trattandosi di un decreto-legge, le norme in esso contenute, dovranno, per la loro definitiva validità, essere convertite in legge dal Parlamento, entro il 18 luglio 2020, eventualmente modificate o integrate, si segnalano, in particolare, alcune tra le disposizioni più attese nelle suddette materie.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO PER COVID-19 – Le nove settimane di integrazione salariale o di assegno ordinario già previste dall’art. 19 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in “Lavoro e Previdenza” n. 18/2020), sono state incrementate di ulteriori cinque settimane, sempre per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, “per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane” (art. 68).

E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, qualora il Ministro del Lavoro, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, lo preveda con specifico decreto, per il quale è previsto un apposito stanziamento (v. oltre, art. 71).

Per i datori di lavoro dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile fruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

CIGO COVID-19 PER SOSPENSIONE DELLA CIGS IN CORSO – Analogo incremento di settimane è previsto, dall’art. 69, per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19 – sospensione CIGS.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – Ai beneficiari di assegno ordinario per Covid-19 spetta, alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (art. 68).

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ED ESAME CONGIUNTO – In relazione alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e all’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, è stato ripristinato l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto “che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”, già contenuto nella versione originaria del Decreto “Cura Italia”, poi eliminato in sede di conversione in legge. Resta comunque ferma la dispensa dal rispetto dell’art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2020, n. 148, in tema di procedura sindacale, motivo per cui non è necessario allegare la prova dell’avvenuta procedura sindacale all’istanza di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19 o di assegno ordinario per la medesima causale (art. 68).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA – Il termine di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o assegno ordinario per Covid-19, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, è stato anticipato al 31 maggio 2020. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dopo il 30 aprile 2020, la relativa istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione d’orario.

Per le domande presentate oltre il termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (art. 68).

Disposizioni particolari e più stringenti sono stabilite dall’art. 71 per il caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA – L’art. 70 apporta alcune rilevanti modifiche alla disciplina della CIG in deroga per Covid-19. L’originaria durata di nove settimane per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è incrementata di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Un eventuale ulteriore periodo di massimo quattro settimane, da fruire tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020, è previsto qualora il Ministro del Lavoro, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, lo stabilisca con apposito decreto entro il tetto di spesa di cui all’art. 71 (v. oltre).

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

E’ stato ripristinato, inoltre, l’obbligo di accordo sindacale che la legge di conversione del decreto-legge “Cura Italia” aveva escluso per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che avessero chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.

E’ altresì previsto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale in deroga, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Esclusivamente per i datori plurilocalizzati che hanno richiesto la CIG in deroga al Ministero del Lavoro, è possibile avvalersi della modalità di pagamento anticipato dal datore di lavoro, salvo conguaglio.

L’art. 71 dispone, ancora, che i trattamenti di CIG in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane sono concessi dall’INPS su istanza del datore di lavoro. Per i datori di lavoro plurilocalizzati per cui è prevista la procedura centralizzata, la CIG in deroga può essere riconosciuta dal Ministero del Lavoro.

L’istanza di concessione della CIG in deroga può essere trasmessa decorsi trenta giorni dal 19 maggio 2020 (cioè dal 19 giugno 2020). Dopo tale data, l’istanza è trasmessa alla Sede INPS territorialmente competente entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

PAGAMENTO DIRETTO – Ai sensi dell’art. 71,il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS per la CIG in deroga trasmette la relativa domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS, che autorizza le domande e dispone l’anticipazione del 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo entro quindici giorni dal ricevimento delle domande. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro (che deve avvenire entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, sempre secondo le modalità stabilite dall’Istituto), l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente anticipati.

Per le istanze presentate con richiesta del pagamento diretto della prestazione riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (entro l’8 giugno 2020).

Tali disposizioni sembrano doversi applicare anche alle richieste di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assegno ordinario con pagamento diretto presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto-Legge Rilancio (cioè dal 18 giugno 2020).

FINANZIAMENTI DELLE MISURE – Lo stanziamento per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19 e dell’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, già pari a 1.347,2 milioni di euro è aumentato a 11.599,1 milioni di euro.

Per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19 – sospensione CIGS, l’iniziale stanziamento di 338,2 milioni di euro è aumentato a 828,6 milioni.

Le prestazioni per Covid-19 dei Fondi bilaterali di solidarietà di settore, di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 148/2015, sono a carico dello Stato entro il limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020, mentre lo stanziamento per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dei settori dell’artigianato e della somministrazione, per il medesimo fine, è aumentato da 80 milioni di euro a 1.100 milioni di euro.

Lo stanziamento previsto per la CIG in deroga per Covid-19 è aumentato a 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020.

Al fine di garantire, qualora se ne ravvisi la necessità, una più ampia forma di tutela rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti degli ammortizzatori sociali per Covid-19, è istituito un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero del Lavoro con dotazione, per l’anno 2020, pari a 2.740,8 milioni di euro, finalizzato al rifinanziamento ed all’estensione della CIG in deroga, nonché per la previsione delle ulteriori quattro settimane di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga da fruire tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020 (art. 71).

LAVORATORI BENEFICIARI – I lavoratori che possono accedere agli ammortizzatori sociali con le causali Covid-19 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 25 marzo 2020 (art. 68 e, per la CIG in deroga, art. 70).

***

CONGEDI COVID-19 PER I LAVORATORI GENITORI E BONUS BABY SITTING – L’art. 72 porta a trenta (da quindici), i giorni di congedo indennizzati al 50 per cento della retribuzione (e coperti da contribuzione figurativa) per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano uno o più figli di età non superiore a 12 anni e ne estende l’arco temporale di fruizione fino al 31 luglio 2020.

E’ altresì aumentato l’importo massimo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 a 1200 euro e da 1000 a 2000 euro per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico). Il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Inoltre, la facoltà per i dipendenti del settore privato di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, è generalmente riconosciuta, in aggiunta ai congedi indennizzati, ove spettanti, ai lavoratori con figli minori di 16 anni, sempre che non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

ESTENSIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL’ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/1992 – Sono previste ulteriori 12 giornate complessivamente fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, oltre a quelle normalmente spettanti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73).

TUTELA DEI LAVORATORI DISABILI GRAVI E IMMUNODEPRESSI – L’art. 74 estende fino al 31 luglio 2020 l’equiparazione al ricovero ospedaliero, con oneri a carico dello Stato, dei periodi di assenza dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto-Legge n. 18/2020, il periodo di assenza dal servizio è prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato che giustifica l’assenza.

SORVEGLIANZA SANITARIA – L’art. 83 dispone che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale in atto, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

L’accertata inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando la facoltà di nominarne uno per il periodo emergenziale, la suddetta sorveglianza sanitaria eccezionale può essere svolta dall’INAIL che vi provvede con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro (la relativa tariffa sarà definita con apposito decreto interministeriale).

SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITA’ – La sospensione delle misure di condizionalità di cui all’art. 40 del Decreto-Legge n. 18/2020, disposta per la fruizione di prestazioni di sostegno al reddito, ammortizzatori sociali, disoccupazione ecc., tra cui la sospensione degli adempimenti relativi agli obblighi inerenti alle assunzioni obbligatorie di cui all’art. 7 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è estesa, dall’art. 76, di ulteriori due mesi, fino al 17 luglio 2020.

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI – E’ estesa fino al 17 agosto 2020 la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo iniziate dopo il 23 febbraio 2020 e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, a cui si aggiungono ora le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 80).

E’ ammessa la possibilità di revoca unilaterale dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, purché il datore di lavoro faccia contestualmente richiesta del trattamento di integrazione salariale per Covid-19 a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Si sottolinea, inoltre, che l’art. 60, prevede aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19, che peraltro non possono consistere in trattamenti di integrazione salariale, ma consistono in un concorso nei costi salariali e sono concessi dalle Regioni o Province Autonome, dagli altri enti territoriali, dalle Camere di Commercio.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VALIDITA’ DI CERTIFICATI E DEL DURC – Con riferimento alla disposizione dell’art. 103 del Decreto-Legge n. 18/2020, come convertito in legge, per la quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, l’art. 81 aggiunge l’eccezione dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità fino al 15 giugno 2020.

NUOVE INDENNITA’ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA – L’art. 84 introduce le seguenti nuove indennità:

– 600 euro per il mese di aprile 2020, per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi già beneficiari a marzo 2020 dell’indennità di 600 euro;

– 1000 euro per il mese di maggio 2020, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subìto comprovate perdite di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019;

– 1000 euro per il mese di maggio 2020 per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020;

– 600 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (compresi, secondo le indicazioni dell’INPS1, gli agenti e rappresentanti di commercio), già beneficiari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020;

– 600 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020. La stessa indennità è riconosciuta ai somministrati dei medesimi settori, anch’essi a condizione che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari, alla data del 19 maggio 2020 di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI. Per i lavoratori dipendenti, anche in somministrazione, impiegati nei suddetti settori, per il mese di maggio 2020 è prevista un’indennità di 1000 euro, alle medesime condizioni sopra richiamate;

– 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, ai lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e ai lavoratori autonomi incaricati delle vendite a domicilio;

– 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con specifici requisiti.

L’art. 78 estende ai mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza (di cui all’art. 44 del Decreto-Legge n. 18/2020).

LAVORATORI DOMESTICI – L’art. 85 prevede una indennità, di ammontare pari a 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, per i lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non inferiore a 10 ore settimanali, non conviventi con il datore di lavoro.

LAVORO AGILE – Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, hanno diritto, ai sensi dell’art. 90, a svolgere la prestazione di lavoro in “smart working” anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. In tal caso il datore di lavoro deve procedere alle previste comunicazioni al Ministero del Lavoro, tramite il portale Cliclavoro. La prestazione mediante lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente quando gli stessi non siano forniti dal datore di lavoro.

Analogamente, nello stesso periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il datore di lavoro può applicare il lavoro agile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, assolvendo anche in via telematica agli obblighi informativi in tema di sicurezza, potendo ricorrere alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL, come fatto finora.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI – I versamenti fiscali e contributivi sospesi dall’art. 18 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto-Legge Liquidità”, in “Lavoro e Previdenza” n. 15/2020)sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (art. 126).

E’ altresì prorogata al 16 settembre 2020, con le stesse modalità, la ripresa dei versamenti sospesi dal Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 (art. 126) e dagli articoli 61 e 62 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 127)2, in “Lavoro e Previdenza” n. 18/2020.

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