Si pone spesso la questione della determinazione della retribuzione, in relazione all’applicazione del corretto CCNL, specie per settore non corrispondente a quello dell’attività svolta. Con la sentenza n. 810/2020 la Cassazione ricorda che nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art.36 Cost. In tal caso può dedurre la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. L’applicazione di tale principio presuppone comunque la sussistenza di una corrispondenza e congruità dell’inquadramento attribuito rispetto alle mansioni.

In allegato la sentenza 810/220.

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