La Cassazione con sentenza n. 1683/2020 ricorda che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, che comporti pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Nel caso in esame la Corte evidenzia, ai fini dell’assolvimento dell‘obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, anche l’importanza della sanzione disciplinare irrogata. E ribadisce che, per sradicare la prassi scorretta seguita dal lavoratore, il preposto non avrebbe dovuto limitarsi a redarguirlo verbalmente, ma avrebbe dovuto sospenderlo, provvedimento dovuto in caso di violazione grave delle norme di sicurezza. In allegato la sentenza.

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