Può capitare che il lavoratore, per precostituirsi prove da utilizzare in giudizio contro il datore di lavoro o per difendersi nell’ambito di un procedimento disciplinare, registri conversazioni con i colleghi a loro insaputa.

Emergono qui due contrapposte esigenze: la tutela della privacy dei soggetti le cui conversazioni vengono registrate e la tutela del diritto di difesa del lavoratore che abbia la necessità di raccogliere prove.

Sulla questione questo è l’orientamento prevalente della Cassazione:

 è legittimo effettuare registrazioni fonografiche occulte di conversazioni con colleghi o superiori gerarchici quando:

  • le registrazioni siano utilizzate esclusivamente per l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore e non abbiano finalità diverse o illecite quali, ad esempio, la minaccia o l’estorsione;
  • l’utilizzo delle registrazioni avvenga per il tempo strettamente necessario all’esercizio della difesa;
  • il contenuto delle conversazioni sia pertinente alla tesi difensiva del lavoratore, pertinenza che va verificata “nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa” (Cass. 21612/2013; Cass. 11322/2018).

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