Interessante Sentenza Cassazione sul licenziamento disciplinare.
La Suprema Corte richiama l’autonoma valutazione del giudice ( nel caso di specie in ordine all’idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile) sul far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. All’opposto la contrattazione collettiva vincola in senso favorevole al dipendente. Infatti, ove le previsioni del CCNL siano più favorevoli al lavoratore – nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa – il giudice non può ritenere legittimo il recesso. Occorre infatti attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari .