Importante ordinanza della Cassazione a chiarimento dei confini della responsabilità di agenzia e imprese.

La Cassazione nell’ordinanza n. 31889/2019 ha riaffermato il concetto per cui l’agenzia “interinale” non risponde dei danni cagionati all’azienda utilizzatrice dal lavoratore in somministrazione. Perchè nella somministrazione il lavoratore non risponde al suo “datore di lavoro”, ma a chi assume nei suoi confronti il potere direttivo e di controllo, mediante l’inserimento nell’azienda e l’assegnazione di specifiche direttive (ciò che fa l’azienda utilizzatrice). In sintesi, i danni del lavoratore sono a carico di chi ha i poteri direttivi.

Attenzione, però si può derogare. La Cassazione ammette che l’impresa utilizzatrice possa premunirsi da eventuali effetti pregiudizievoli della condotta dei lavoratori in somministrazione, concordando con l’agenzia clausole di responsabilità contrattuale, sia per danni alla stessa impresa utilizzatrice che per danni a terzi. Naturalmente tali clausole devono essere controbilanciate da un un corrispettivo o da altri vantaggi contrattuali.

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