Ecco i principali contenuti del recente D.L. 30/2021
In vigore dal 13 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, con misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori. Con particolare riferimento al sostegno dei lavoratori con figli minori, l’art. 2 del DL 30/2021 prevede, fino al 30 giugno 2021, alcune misure a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena o ancora che abbiano contratto il virus. Nel sottolineare che, trattandosi di un decreto-legge, le norme in esso contenute, dovranno, per la loro definitiva validità, essere convertite in legge, entro il 12 maggio 2021, eventualmente modificate o integrate, dal Parlamento, si sintetizzano le misure di sostegno ai genitori previste dal decreto legge.
DIRITTO AL LAVORO AGILE (comma 1)
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
CONGEDO INDENNIZZATO AL 50% DELLA RETRIBUZIONE PER FIGLI MINORI DI 14 ANNI O IN CONDIZIONE DI GRAVE DISABILITÀ ACCERTATA (commi 2 e 3)
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per tali periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione ed entro il limite di spesa complessivamente stabilito, una indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, con copertura della contribuzione figurativa.
CONVERSIONE DEI CONGEDI PARENTALI (comma 4)
I periodi di congedo parentale (maternità facoltativa) eventualmente fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021 durante i periodi di sospensione della didattica in presenza, di durata della quarantena o di durata dell’infezione da SARS-CoV-19 del figlio, possono essere convertiti – a domanda dell’interessato – nei suddetti congedi Covid-19. In tal caso, non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
CONGEDI NON RETRIBUITI IN CASO DI FIGLI TRA I 14 E 16 ANNI (comma 5)
In presenza di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione né di indennità e senza riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, di durata dell’infezione da SARS-CoV-19 o di durata della quarantena del figlio.
BONUS BABY SITTING (comma 6)
I lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, i lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero di beneficiari), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere (in alternativa alle altre misure disposte dal decreto-legge in esame e qualora l’altro genitore non acceda ad altre tutele o al congedo Covid-19) la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza, di infezione da SARS-CoV-19, nonché di quarantena, del figlio. Il bonus viene erogato mediante il “Libretto di famiglia”.
ALTERNATIVITÀ DELLE TUTELE (comma 7)
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile (a qualsiasi titolo) o fruisce del congedo Covid-19 (anche non indennizzato) o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dei congedi Covid-19 o del bonus baby sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui al decreto-legge in oggetto.
LIMITI DI SPESA E ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE (comma 8)
I benefici sopra richiamati sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. Le modalità operative per accedere ai predetti benefici sono stabilite dall’INPS. Occorre quindi attendere la circolare INPS con le istruzioni operative.