L’INPS sottolinea che il termine per l’inoltro dei modelli SR41 per il pagamento diretto dell’integrazione salariale è l’8 giugno 2020 e fornisce anticipazioni sulla gestione delle istanze relative alle ulteriori 5 settimane previste dal “Decreto-Legge Rilancio” (notizia del 6 giugno 2020).

 il 6 giugno 2020, nel sito www.inps.it, è apparsa una notizia avente ad oggetto alcune novità in tema di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga, per Covid-19, contenute nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto-Legge Rilancio”, in “Lavoro e Previdenza” n. 21/2020).

Nel riportarne in allegato il testo, si sottolineano di seguito alcuni passaggi particolarmente rilevanti per gli adempimenti delle imprese associate, sia con riferimento alle prime nove settimane di integrazione salariale previste dal Decreto-Legge “Cura Italia”, sia per le anticipazioni contenute in relazione all’attesa circolare che sarà emanata in riferimento alle ulteriori settimane previste dal “Decreto-Legge Rilancio”.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE ULTERIORI CINQUE SETTIMANE DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER COVID-19 – Il “Decreto-Legge Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “Covid-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal Decreto-Legge “Cura Italia” è, tuttavia, subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – Per la gestione della quota incrementale di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assegno ordinario, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito” (secondo il computo a giorni), è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare file con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande (v. “Lavoro e Previdenza” n. 22/2020), è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 34/2020 (cioè entro il 30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato una prima domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 (il cui termine di presentazione è scaduto il 31 maggio 2020) e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle nove settimane o per richiedere ulteriori settimane.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine previsto, è applicata la penalizzazione per cui l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

ULTERIORI QUATTRO SETTIMANE TRA IL 1° SETTEMBRE 2020 E IL 31 OTTOBRE 2020 – Circa la possibilità di riconoscere alle aziende un’eventuale ulteriore tranche di durata massima di quattro settimane di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria di assegno ordinario, da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, la cui concessione è subordinata all’adozione di uno o più decreti interministeriali, l’Istituto fa rinvio a più dettagliate istruzioni, una volta emanato tale provvedimento.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE IN CASO DI ASSEGNO ORDINARIO PER COVID-19 – E’ inoltre prevista la concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario per Covid-19. Tale riconoscimento trova attuazione con riferimento agli assegni ordinari per Covid-19 concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dal Fondo di Integrazione Salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

TERMINE PER L’INVIO DEI MODELLI SR41 IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DELLA PRESTAZIONE – Il “Decreto-Legge Rilancio” ha previsto il termine dell’8 giugno 2020 per l’invio, da parte delle aziende, delle informazioni necessarie per il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, di assegno ordinario e di CIG in deroga.

In particolare, per le domande, già autorizzate, con le quali sono state richieste sospensioni o riduzioni d’orario con pagamento diretto nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, con il modello SR41, entro l’8 giugno 2020, quale termine ordinatorio.

L’Istituto chiarisce, peraltro, che il termine dell’8 giugno 2020 riguarda il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile (si ritiene, tuttavia, che si debba ricomprendere anche il mese di febbraio), mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati siano resi disponibili una volta elaborate le buste paga dei lavoratori.

RICHIESTA ALL’INPS DELLA CIG IN DEROGA – Il “Decreto-Legge Rilancio” ha previsto che le ulteriori nove settimane (cinque più quattro) di CIG in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda.

I datori di lavoro, che abbiano richiesto l’autorizzazione delle prime nove settimane alle Regioni, potranno dunque presentare all’Istituto l’istanza per le ulteriori settimane a decorrere dal 18 giugno 2020. Rimane ferma la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

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