IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO IN PERIODO COVID – 19 RIGUARDA ANCHE I DIRIGENTI?

L’art. 46 del decreto Cura Italia (DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18), ormai ben noto, prevede al primo comma che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto … il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo’ recedere dal contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai sensi dell’articolo 3, della legge  15  luglio  1966,  n.  604.  Sono altresi’ sospese  le  procedure  di  licenziamento  per  giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Ad oggi, il divieto di licenziamento per motivi economici è stato prorogato sino al 31/3/2021 ma non è escluso che possa subire un ulteriore allungamento, quantomeno sino al mese di giugno 2021.

E, sino a qualche giorno fa, era pacifico quanto segue: il blocco dei licenziamenti per motivi economici (esclusa quindi la giusta causa, o il recesso per superamento del periodo di comporto) vale esclusivamente per i dipendenti subordinati, mentre non riguarda la classe dirigenziale.

Questo è stato sostenuto a causa del riferimento che la norma emergenziale fa all’articolo 3 della legge 604/1966, che dovrebbe delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del divieto.

Mi preme segnalare, tuttavia, che il Tribunale di Roma, con un’ordinanza del 26 febbraio 2021, ha ordinato la reintegrazione di un dirigente licenziato il 23 luglio 2020 per soppressione della posizione, ritenendo tale licenziamento nullo per violazione del divieto imposto dalla normativa emergenziale.

Secondo questo Giudice, il “blocco” andrebbe infatti interpretato nel senso di vietare i licenziamenti “economici” individuali anche nei confronti dei dirigenti, in quanto la ratio del divieto si ispira ad un criterio di solidarietà sociale, che deve essere estesa a tutte le categorie di lavoratori.

Da più parti si è evidenziato che tale ordinanza, più che interpretare estensivamente l’art 46, sembrerebbe forzarne un po’ la lettura, e che sarebbe invece più corretto escludere i dirigenti dalla tutela prevista.

Occorrerà monitorare le reazioni della giurisprudenza in tal senso per vedere se la pronuncia di questo Giudice rimarrà un fatto isolato ovvero aprirà la strada a nuove interpretazioni.

                                                                                       Avv. PhD Giorgia Barberis

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