Qui sotto un riepilogo dei principali elementi che caratterizzano il contratto cd “a termine”.
COS’È?
È un contratto di lavoro subordinato che prevede un
termine finale del rapporto lavorativo.
Se viene stipulato un contratto a tempo determinato, quindi, il lavoratore è
assunto per un periodo di tempo limitato e prestabilito.
Siccome rappresenta un’eccezione alla comune forma dei contratti di lavoro
(tempo indeterminato), tale contratto è ammesso solo nei casi, alle condizioni
e nei limiti previsti dalla legge.
DOVE SI TROVA LA DISCIPLINA NORMATIVA?
Il contratto a termine è regolato dal d.lgs.
81/2015.
Attenzione, però! Il decreto Dignità 2018 (d.l. 87/2018, convertito con legge
n. 96/2018) ha apportato importanti modifiche a tale disciplina.
La normativa post-riforma si applica ai contratti stipulati dopo il 14 luglio
2018 ed alle proroghe e rinnovi intervenuti dopo il 1° novembre 2018.
QUAL È LA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO?
Il contratto a termine può avere una durata massima di
12 mesi (36 mesi prima del decreto Dignità 2018).
Il termine potrà essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi, ma solo in
determinate situazioni (causali):
· esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
del datore di lavoro;
· necessità di sostituzione di altri lavoratori;
· esigenze connesse ad aumenti temporanei, significativi e non
programmabili dell’attività ordinaria.
COSA SUCCEDE SE IL CONTRATTO PREVEDE UN TERMINE PIÙ LUNGO?
Se il termine fissato dal contratto, in assenza di
causali, supera i 12 mesi, si avrà automaticamente conversione in
rapporto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.
Lo stesso avverrà qualora venga superato il limite dei 24 mesi, sia che sia
stato stipulato un unico contratto, sia nel caso di successione di più
contratti con lo stesso datore di lavoro.
ESISTONO DIVIETI DI ASSUNZIONE A TERMINE?
Si. È vietata, ad esempio, l’assunzione a tempo determinato per sostituire lavoratori in sciopero o da parte di datori di lavoro che non siano in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
È RICHIESTA UNA FORMA PARTICOLARE PER L’INDICAZIONE DEL TERMINE?
Si. La data in cui termina il contratto deve sempre essere indicata per iscritto, altrimenti il contratto si considera a tempo indeterminato (a meno che la durata del rapporto non superi i 12 giorni).
COS’È LA PROROGA DEL CONTRATTO E A QUALI CONDIZIONI È AMMESSA?
La proroga si ha quando, terminato il periodo
prefissato, si concorda la prosecuzione del rapporto per un ulteriore periodo senza
interruzioni.
Nel corso dei primi 12 mesi il contratto a termine può essere prorogato
liberamente.
Successivamente, salve alcune eccezioni, il datore di lavoro può prorogare il
contratto solo in presenza di una delle causali e, in ogni caso, il
rapporto non può superare i 24 mesi complessivi.
C’è un limite ulteriore: nel rispetto delle causali e dei 24 mesi complessivi,
il contratto può essere prorogato al massimo per 4 volte.
Attenzione: se i limiti appena descritti non vengono rispettati, il contratto
assumerà la forma del tempo indeterminato!
COS’È IL RINNOVO DEL CONTRATTO E QUALI LIMITI SONO PREVISTI?
Si ha il rinnovo quando il rapporto termina alla data
prevista ma poi, decorso un intervallo di tempo, il datore riassume lo
stesso lavoratore con un nuovo contratto a tempo determinato.
Salve alcune eccezioni, ciò può avvenire solo se il rinnovo è giustificato da
una delle causali.
In più, la successione di contratti non deve superare il limite complessivo dei
24 mesi, altrimenti il contratto si convertirà in rapporto a tempo
indeterminato.
La trasformazione in contratto a tempo indeterminato ci sarà anche nel caso in
cui l’intervallo di tempo tra i due contratti sia inferiore a 10 giorni
(nel caso di scadenza di un contratto a termine di durata fino a 6 mesi) o 20
giorni (dalla scadenza di un contratto di durata superiore).
IL DIPENDENTE CHE ABBIA LAVORATO PRESSO LO STESSO DATORE PER PIÙ DI 6 MESI HA QUALCHE VANTAGGIO SU EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE DA QUEST’ULTIMO?
Se il lavoratore ha stipulato uno o più contratti a termine
con lo stesso datore di lavoro, la legge gli garantisce il diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato presso quest’ultimo,
a patto che il dipendente abbia già esercitato le medesime mansioni per più di 6
mesi.
Attenzione: tale diritto si estingue trascorsi 12 mesi dalla data
di cessazione del rapporto a tempo determinato e può essere esercitato solo
qualora il lavoratore manifesti per iscritto la sua volontà in tal senso
entro 6 mesi dalla cessazione del contratto.
È POSSIBILE RECEDERE DA UN CONTRATTO A TERMINE?
Si, ma solo ad alcune condizioni.
Per sua natura, infatti, il rapporto di lavoro finisce alla data di scadenza
prefissata senza necessità di preavviso.
Tuttavia, il licenziamento e le dimissioni pre-termine sono ammessi, senza
necessità di preavviso, in presenza di una giusta causa (motivo talmente
grave da non permettere la prosecuzione del rapporto) o in caso di mancato
superamento del periodo di prova.
Se invece, al di fuori di questi casi, il lavoratore decide di recedere prima
del termine, il datore può chiedergli il risarcimento del danno.
Allo stesso modo, se il datore licenzia il dipendente senza giusta causa prima
della scadenza del termine, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del
danno.
In ogni caso, le parti potranno sempre cercare un accordo al fine di
interrompere il rapporto lavorativo in via anticipata.