il Decreto Legge n. 48/2023 cosiddetto “Decreto Lavoro” è stato approvato dal Parlamento ed è quindi stato convertito in Legge. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le diverse previsioni contenute nella legge di conversione segnaliamo la proroga di alcune disposizioni relative al lavoro agile “smart working”:

PREVISIONI FINO AL 30 GIUGNO 2023

I lavoratori fragili hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche mediante l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza specifico accordo;

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno avuto diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, senza specifico accordo.

NOVITA’ DAL 1° LUGLIO 2023

Fino al 30 settembre 2023 i lavoratori fragili hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche mediante l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza specifico accordo;

Fino al 31 dicembre 2023 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno avuto diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, senza specifico accordo. L’attività in smart working deve essere in ogni caso compatibile con le caratteristiche della prestazione e nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (es. cassa integrazione, disoccupazione) o non lavoratore.

Ricordiamo inoltre che, a prescindere da quanto sopra indicato, da considerarsi in deroga rispetto alla normativa di riferimento in tema di smart working L. n. 81/2017, il datore di lavoro deve assicurare priorità alle richieste di svolgimento dell’attività in smart working a:

lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli

in condizioni di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992;

lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell’art. 1, c. 255, della L. n. 205/2017

In generale, le aziende desiderano attivare la modalità di lavoro “smart working” devono:

-predisporre accordo di smart working, che deve essere firmato dalle parti (salvo per genitori di figli minori di 14 anni e lavoratori fragili – v. sopra);

-inviare comunicazione al Ministero del Lavoro tramite il portale ClicLavoro, entro 5 giorni dall’attivazione dello smart working (non va trasmesso l’accordo di smart working).

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