In data 6.4.2021, il Governo (Ministero del lavoro e Ministero della Salute) e le parti sociali hanno siglato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Contestualmente, le parti hanno attualizzato, con il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, i protocolli condivisi del 14 marzo e del 24 aprile 2020.
Ecco i punti più rilevanti dell’accordo relativo alla vaccinazione in azienda, che non è obbligatoria ma potrà essere somministrata solo previa adesione volontaria del lavoratore. Peraltro, il tempo occorrente per eseguire la vaccinazione, in orario di lavoro, sarà equiparato all’orario di lavoro effettivo.
a) Anzitutto, il datore di lavoro può scegliere di offrire direttamente il servizio di vaccinazione ai propri dipendenti (indipendentemente dal tipo di contratto che li lega all’azienda), mettendo a disposizione a tal fine appositi spazi aziendali.
In tal caso, il datore di lavoro:
- dovrà manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti di vaccinazione anti SARS-CoV-2 all’interno della propria sede, anche con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento (i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro);
- Dopo aver raccolto le adesioni dei dipendenti interessati, proporrà il piano all’Asl di riferimento, dando indicazione del numero dei vaccini necessari (vaccini e dispositivi per la somministrazione saranno, invece, a carico del Servizio Sanitario Regionale).
Il medico competente, inoltre, avrà un ruolo di rilievo, in quanto dovrà informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione, acquisire il consenso dei soggetti che si sottopongono al vaccino (nel pieno rispetto della tutela della privacy) e registrare le vaccinazioni eseguite (da operatori sanitari adeguatamente formati).
b) In alternativa, l’azienda potrà ricorrere a strutture sanitarie private, concludendo una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico (i vaccini continueranno ad essere forniti dal Servizio Sanitario Regionale).
c) Infine, i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, potranno avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL (con oneri economici a carico dell’Ente stesso).
Avv. PhD Giorgia Barberis