Prendendo spunto dalla recente sentenza della Cassazione Civile n. 1399/2021, che ha affrontato il tema del diritto di regresso, trovo interessante ripercorrere brevemente le regole “base” applicabili in caso di infortunio sul lavoro, verificando cosa accade quando interviene l’Inail.
1) La sicurezza sul lavoro
Come noto, il datore di lavoro ha l’onere di proteggere i propri dipendenti e garantire la loro sicurezza e incolumità nel momento in cui prestano l’attività lavorativa. La norma di riferimento è l’art. 2087 c.c., secondo cui “L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro.”
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 29/10/2020 , n. 23921) ha chiarito che “L’ art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subìto, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.”
Ciò significa, pertanto, che in caso di infortunio incomberà sul lavoratore l’onere di dimostrare che il danno alla salute dipenda dall’attività svolta e dall’ambiente di lavoro non consono, mentre il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver adottato tutte le tutele necessarie in materia di salute e sicurezza.
2) L’infortunio: l’INAIL, l’indennizzo e il danno differenziale
In caso si verifichi un infortunio sul lavoro, pertanto, poiché il datore di lavoro non è sempre considerato responsabile, il primo soggetto che interviene è l’INAIL.
In particolare il datore, una volta appreso dell’avvenuto infortunio, avvertirà l’INAIL mediante una apposita comunicazione. L’Istituto, dopo le opportune verifiche, corrisponderà al lavoratore un contributo economico, diverso a seconda del danno subito, che potrà consistere in una indennità giornaliera (ad es. qualora sia riscontrata la inabilità assoluta al lavoro per un certo numero di giorni).
Oppure, qualora il danno comporti una menomazione permanente di entità superiore al 6% ed entro il 15%, verrà erogata una prestazione economica detta “indennizzo in capitale”, in una unica soluzione; per menomazioni superiori al 16%, verrà disposta una rendita.
Occorre ricordare, peraltro, che il ristoro offerto dall’Inail non è un risarcimento pieno, ma è un indennizzo che si calcola sulla base di apposite tabelle: qualora il danno biologico sia più elevato di quello riconosciuto dall’Inail e sia dimostrata la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’infortunio, il dipendente potrà rivolgersi al datore stesso per ottenere la differenza di quanto spettante al medesimo e quanto già corrisposto dall’Inail.
Questo è, in altre parole, il danno differenziale.
Cfr. ex multis: Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24474: “In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’indennizzo INAIL non copre l’intero danno biologico – diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano – e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell’integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell’INAIL l’indennizzo per il danno da “perdita del diritto alla vita”, atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall’assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge”.
3) Il diritto di regresso dell’INAIL: caratteristiche generali
Il datore di lavoro, pertanto, deve essere molto scrupoloso nel seguire le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (cfr. in primis le regole di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il cd. T.U. salute e sicurezza, aggiornato nel 2020) in quanto, anzitutto, può essere chiamato a corrispondere il danno differenziale come sopra descritto.
Non solo: all’Inail sono garantite specifiche azioni di rivalsa (regresso e surroga), esperibili contro i responsabili in caso di infortunio o malattia professionale.
Il “regresso” è l’azione prevista dagli articoli 10 e 11 del DPR 1124/1965 contro il datore di lavoro/dirigenti/preposti/compagni di lavoro, mentre la “surroga” è l’azione prevista dall’articolo 1916 Codice Civile contro soggetti estranei al rapporto di lavoro e diversi dal datore di lavoro, cioè terzi (ad es., l’azione di surroga riguarda soprattutto gli infortuni in itinere, ossia quando il lavoratore subisce un sinistro durante il percorso casa-lavoro).
In particolare, l’art. 11 del DPR 1124/1965 prevede che l’Inail, in caso di infortunio, paghi comunque l’indennità al lavoratore, ma abbia poi il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili.
Il datore di lavoro, quindi, potrà essere tenuto a rimborsare all’Inail quanto corrisposto dall’Ente previdenziale, in caso si accerti una responsabilità del datore stesso nell’infortunio.
4) La sentenza della Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, n.1399: contro chi è possibile esercitare l’azione di regresso?
La sentenza qui analizzata si è occupata, nello specifico, di chiarire contro chi è esercitabile l’azione di regresso, e quindi chi sostanzialmente sia considerabile alla stregua del datore di lavoro.
In particolare, con sentenza del 9.12.13, la Corte di Appello di Roma condannava l’amministratore Unico di una società a rimborsare all’Inail una somma cospicua di denaro, pagata ad un lavoratore infortunato a titolo di rendita, ritenendo che la delega di funzioni data dall’amministratore ad altro soggetto non potesse escludere la responsabilità per omesso controllo e vigilanza sui compiti delegati.
L’Amministratore Unico ha depositato ricorso per cassazione, rilevando di non essere il datore di lavoro effettivo.
La Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, evidenziando che:

  • Anzitutto, in materia di sicurezza sul lavoro trova applicazione la nozione di datore di lavoro non in senso lavoristico ma in senso prevenzionale, e tale figura comprende non solo il datore di lavoro formale ma proprio la figura dell’amministratore unico, il quale è titolare dei poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro;
  • Tale responsabilità sussiste anche in relazione al regresso esperito dall’ente previdenziale ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11 azione esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, giacchè essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l’art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).
    La Corte di Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso, confermando il diritto dell’Inail ad agire in regresso nei confronti dell’Amministratore Unico.
    5) Conclusioni
    Sulla base di quanto sopra, possiamo concludere che non solo il datore di lavoro ma tutti coloro che all’interno dell’azienda sono titolari di poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro devono prestare particolare attenzione agli obblighi scaturenti ex art. 2087 c.c., in quanto in difetto possono essere chiamati a ristorare eventuali danni subiti dal lavoratore nel corso dell’attività lavorativa (ad es., a seguito di una azione di regresso da parte dell’Inail). Avv. PhD Giorgia Barberis
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