Nullo il recesso del datore dal patto di non concorrenza.

Con l’ordinanza n. 10535 del 03.06.2020, la Cassazione afferma che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza post-contrattuale rimessa unicamente all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10535 del 03.06.2020.

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