Può capitare durante la vita lavorativa di subire quello che viene definito “infortunio sul lavoro”. Cosa si intende per infortunio? L’infortunio è l’evento che avviene per c.d. causa violenta in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa. E’ perciò connesso al lavoro e da esso deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Si parla invece di “infortunio in itinere” quando l’evento occorre ai lavoratori durante: 1) il percorso di andata e ritorno casa – lavoro 2) il percorso che collega due luoghi di lavoro (ad es. quando il lavoratore presta attività presso due datori di lavoro o nel caso del capocantiere che presta attività in due cantieri contemporaneamente) 3) il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello destinato alla consumazione dei pasti nel caso in cui manchi un servizio di mensa aziendale. Nel momento in cui si verifica l’evento che provoca una assoluta e temporanea impossibilità per il dipendente di prestare la propria attività lavorativa, che cosa accade? Il dpr del 30 giugno 1965 n. 1124 in materia di assicurazione obbligatoria, prevede che a copertura dei giorni di assenza del lavoratore, intervenga a determinate condizioni l’INAIL, ossia l’lstituto Nazionale delle Assicurazioni Infortuni sul lavoro che, funzionando come una normale assicurazione, garantisce prestazioni economiche per tali eventi. Al verificarsi dell’infortunio, il lavoratore deve informare senza indugio l’azienda alla quale deve essere consegnato altresì il certificato medico a copertura del sinistro. Tale certificato rilasciato dalla struttura sanitaria a cui il lavoratore si è rivolto (pronto soccorso o ambulatorio in cui si è sottoposto a visita medica) deve essere corredato dalla data e da un elemento identificativo entrambi da riportare nella denuncia di infortunio. E’ obbligo altresì della struttura sanitaria trasmettere telematicamente il certificato medico all’Inail per avviare l’apertura del sinistro. A tal proposito si rammenta che la denuncia di infortunio deve essere inviata all’Inail quando la prognosi ha durata superiore a tre giorni (escluso quello di verificazione dell’evento). La copertura economica dei giorni di calendario (compresi sabato, domenica e festivi) in cui il dipendente non presta alcuna attività è divisa tra azienda e Inail. Più specificamente per il giorno in cui si verifica l’infortunio la retribuzione è a carico dell’azienda così come risulta a carico dell’azienda il c.d. “periodo di carenza” ovvero i tre giorni successivi a quello dell’evento. A partire dal quarto giorno successivo quello dell’infortunio occorso sino al rientro al lavoro, il trattamento economico è a carico dell’Inail. L’indennità risarcitoria viene calcolata nella percentuale del 60% della retribuzione giornaliera media per i giorni di assenza dal quarto al novantesimo; nella percentuale del 75% della retribuzione giornaliera media per i giorni di assenza dal novantunesimo sino alla guarigione. Le somme a carico dell’ente vengono anticipate in busta paga dall’azienda salvo poi essere rimborsate dall’Inail. Quanto a carico dell’Inail ed erogato in busta paga non è soggetto a contributo INPS ma a tassazione Irpef. Ricordiamo che, durante il periodo dell’infortunio, il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi a visita medica su richiesta dell’Inail.
Per Studio Legale di Carlo & Partners
Avv. Celestina Morabito
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