Ricercatore in attività

Può rientrare tra i costi agevolabili Il costo del personale “distaccato” sostenuto dalla società beneficiaria che dichiara di aver realizzato attività di ricerca e sviluppo per la quale intende fruire del credito d’imposta (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 novembre 2019, n. 485)

Il credito d’imposta in oggetto è previsto per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

La società istante dichiara di aver realizzato, nel periodo d’imposta 2018, attività di ricerca e sviluppo per la quale intende fruire del credito d’imposta. L’istante premette che oggetto del presente interpello non è la riconducibilità delle menzionate attività di ricerca e sviluppo tra quelle agevolabili, bensì l’inclusione degli oneri relativi ad un contratto dallo stesso definito di “distacco” di un’unità di personale da parte di una società consociata nelle tipologie di costo ammissibili. In particolare, la società fa presente che alla suddetta attività di ricerca ha partecipato anche un dipendente e responsabile agronomico con esperienza ventennale in qualità di dipendente distaccato dalla società consociata (distaccante). In virtù dell’asserito contratto di “distacco” il dipendente ha svolto, nel periodo dal 14 maggio 2018 al 15 ottobre 2018, la propria attività di tipo tecnico quale responsabile dei servizi nell’area agronomica, sotto il diretto controllo e direzione dell’impresa distaccataria (l’istante). Inoltre, l’accordo prevede che le prestazioni del suddetto dipendente verranno addebitate alla società beneficiaria dalla società distaccante “al puro costo orario previsto dal vigente C.C.N.L. per i Lavoratori Dipendenti delle Cooperative e Consorzi Agricoli con aggiunta della contribuzione di Legge”.

In particolare, la società fa presente di essere una cooperativa agricola nata e costituita da tre cooperative che hanno come associati solo aziende agricole che producono e conferiscono. L’istante rappresenta inoltre che in questi anni si è dotato di personale tecnico specializzato, direttamente assunto e per alcune altre attività, di personale distaccato e liberi professionisti con alta specializzazione. Le tre cooperative in passato hanno svolto attività di ricerca affrontando tematiche diverse secondo le richieste dei propri associati.

Con riferimento, quindi, al quesito posto nell’istanza d’interpello, avente ad oggetto la riconducibilità tra i costi agevolabili dei costi sostenuti dall’istante per remunerare un’unità di personale tecnico impiegata in attività di ricerca e sviluppo, dal 14 maggio 2018 al 15 ottobre 2018, in virtù di un contratto definito dall’istante come di “distacco” dalla “società consociata”, il Fisco rappresenta quanto segue.

Come si evince dal contratto, la società che utilizza l’unità di personale rifonde alla società dante causa del contratto i costi sostenuti per la predetta unità di personale, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione.

Nel rapporto che si viene a creare, il potere direttivo e di controllo, sono attribuiti all’utilizzatore dell’unità di personale beneficiario della prestazione.

Alla luce dei predetti elementi, il lavoratore può perciò considerarsi, nel corso della durata del predetto contratto (dal 14 maggio 2018 al 15 ottobre 2018) sostanzialmente alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice. Pertanto, tutto ciò premesso e rappresentato, si ritiene che il costo del personale sostenuto dalla società istante possa rientrare tra i costi agevolabili, nella misura in cui detto lavoratore partecipi effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti delle disposizioni normative primarie e delle disposizioni di attuazione.

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