IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA VALE ANCHE NEL PERIODO DI PROVA?

In questi mesi, a seguito del cd. “blocco dei licenziamenti” disposto dall’art. 46 del Decreto Cura Italia, modificato dall’art. 80 del Decreto Rilancio e successivi provvedimenti, ai datori di lavoro è stata inibita la possibilità di procedere con un recesso, nei confronti dei propri dipendenti, che fosse sorretto da motivazioni di tipo economico.
Quindi, ad esempio, non è stato possibile licenziare per ragioni legate al calo di fatturato o alla chiusura temporanea dell’attività, mentre sono stati consentiti i recessi dettati da ragioni disciplinari, o dal superamento del periodo di comporto.
La violazione del divieto, come noto, ha comportato la declaratoria di nullità dell’avvenuto licenziamento, con conseguente reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro.
Cosa succede, invece, se il licenziamento è comminato durante il periodo di prova?
Come sappiamo, in questo breve lasso di tempo la possibilità di recedere dal contratto è libera ed è svincolata da particolari termini o indennità. Tuttavia, l’art. 2096 c.c. specifica la ratio del periodo di prova, che è quella, lato datoriale, di permettere all’imprenditore di conoscere il dipendente e verificarne eventuali abilità e attitudine al lavoro.
Pertanto, qualora il recesso avvenga in periodo Covid, per verificarne la legittimità non occorre far altro che valutare il motivo per cui il contratto non è proseguito.
Se il rapporto non è stato confermato, ad es., per inadeguatezza del dipendente alla mansione, il recesso sarà considerato legittimo e conforme al dettato normativo dell’art. 2096 c.c.
Qualora, invece, il licenziamento sia dettato da mere motivazioni economiche, esso potrebbe essere annullato in caso di impugnazione del medesimo avanti al competente Tribunale del lavoro.
Si è espresso in questo modo il Tribunale di Roma, con sentenza 25/3/2021, che ha affrontato il caso di una lavoratrice, a cui era stato intimato il licenziamento in costanza del periodo di prova.
Poiché la ricorrente è riuscita a dimostrare di aver correttamente svolto il lavoro affidatole, di aver quindi superato il periodo di prova, e che il licenziamento pertanto era dovuto a ragioni diverse (ovvero in conseguenza dell’inizio della pandemia da Covid-19 e quindi a causa della grave situazione di oggettiva difficoltà economica) il licenziamento è stato ritenuto nullo, sia per violazione dell’art. 2096 c.c., sia per contrasto con il blocco dei licenziamenti. La dipendente, pertanto, è stata reintegrata.

Avv. PhD Giorgia Barberis

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