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In data 5 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d.
Decreto Lavoro).
Si riportano di seguito le norme di maggiore interesse, facendo riserva di fornire ulteriori
indicazioni ad esito dei successivi provvedimenti attuativi e dei chiarimenti che perverranno da
parte degli Enti competenti.
Si rammenta inoltre che, trattandosi di un decreto-legge, occorrerà attendere, per la
definitiva efficacia delle relative disposizioni, la conversone in legge da parte del Parlamento entro
il 3 luglio 2023.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.

L’art. 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a seguito dell’intervento del
Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”), convertito dalla Legge 9 agosto 2018,
n. 96, aveva indicato una serie di causali che legittimavano l’apposizione del termine ad un contratto
di lavoro subordinato, nelle ipotesi in cui il rapporto avesse una durata oltre i 12 mesi, o in caso di
proroga oltre tale periodo o in ogni caso di rinnovo del contratto a termine tra le stesse parti.

Tali causali sono ora sostituite con le seguenti:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dai

contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero
dalla rappresentanza sindacale unitaria;
b) in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque solo entro
il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Non è, invece, in ogni caso soggetta a causali, poiché si applica la disciplina precedente
all’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 87/2018, l’apposizione del termine nei contratti di lavoro
stipulati dalle pubbliche amministrazioni, dalle università private, da istituti pubblici di ricerca,
società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e
direzione della stessa.

Restano ferme, in quanto non oggetto di modifica, tutte le alte disposizioni in materia di
contratto a tempo determinato (durata, numero di proroghe, limiti numerici, ecc..).

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