Come noto, l’art. 93 del D.L. 34/2020, quando è entrato in vigore, ha previsto che “In deroga all’articolo 21 del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è  possibile  rinnovare  o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche  in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

La norma, pertanto, ha autorizzato la proroga e i rinnovi in assenza delle causali previste dalla legge.

Successivamente, la legge di conversione del Dl Rilancio (77/2020) ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 93, prevedendo una proroga “automatica”, entrata in vigore il 18 luglio scorso; la proroga automatica, tuttavia, è poi stata abrogata, avendo suscitato notevoli perplessità, in quanto costringeva i datori di lavoro a prorogare i contratti a termine, anche somministrati, in vigore al momento della sospensione lavorativa causata dal Covid-19, senza che, probabilmente, sussistessero più le esigenze originarie che ne avevano giustificato la stipula.

Il D.L. 104/2020, quindi, ha mantenuto esclusivamente la possibilità di proroga acausale, senza confermare il comma 1-bis dell’art. 93, il quale, dopo la modifica, risultava così formulato: “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo  21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n. 81”.

La proroga e il rinnovo acausale erano quindi possibili sino alla fine del dicembre 2020.

La Legge di Bilancio è pertanto intervenuta su questa disposizione, prevedendo che le imprese possano rinnovare i contratti a termine senza causale per ulteriori 12 mesi fino al prossimo 31 marzo 2021 (la proroga è contenuta nel comma 279 della manovra, legge 178/2020, che modifica l’art. 93 del decreto 34/2020, introducendo la nuova scadenza).

Si segnala, tuttavia, la seguente criticità: la Legge di Bilancio modifica esclusivamente la data indicata nell’art. 93 (da dicembre 2020 a marzo 2021) senza permettere di avvalersi di un’ulteriore proroga, rispetto a quella prevista dal decreto Agosto.

Pertanto, chi abbia già usufruito di tale opportunità normativa, prorogando o rinnovando i contratti a termine magari solo per qualche mese, non potrà più valersene per una seconda volta.

                                                                                   Avv. PhD Giorgia Barberis

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