Indicazioni sulle norme di riferimento, sulla procedura da seguire e sulle eventuali problematiche che possono sorgere tra APL e utilizzatore. Un approfondimento a cura dell’Avv. Giorgia Barberis
LAVORATORI SOMMINISTRATI E TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE INDICAZIONI SULLE NORME DI RIFERIMENTO, SULLA PROCEDURA DA SEGUIRE E SULLE EVENTUALI PROBLEMATICHE CHE POSSONO SORGERE TRA APL E UTILIZZATORE
1. IL TIS – Trattamento di integrazione salariale.
Come noto, il ns. ordinamento prevede alcune forme di integrazione della retribuzione, come la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria (per i lavoratori dipendenti) nonché il cd. “TIS”, ovvero il Trattamento di Integrazione Salariale, che è una prestazione rivolta ai lavoratori attivi assunti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche in apprendistato, che si trovino in situazioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro. In genere, le Agenzie di somministrazione anticipano la parte retributiva e contributiva prevista a titolo di sostegno, e successivamente vengono rimborsate dal cd. Fondo di Solidarietà. Inoltre, il lavoratore che voglia accedere a tale prestazione, in tempi normali, deve aver maturato almeno 90 giornate lavorative in somministrazione, e l’importo riconosciuto dal Fondo ammonta all’80% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore, nei limiti dei massimali previsti dalle norme vigenti.
2. La procedura da seguire, e le semplificazioni introdotte a causa dell’emergenza Covid-19.
Le richieste di rimborso delle procedure TIS devono essere inserite dalle APL sulla piattaforma web accessibile all’indirizzo https://tis.formatemp.it. Inoltre, in questo periodo emergenziale, come previsto nella Circolare Prot. 13/03/2020.0017076.U, emanata in attuazione dell’Accordo in materia di continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dalla pandemia COVID-19, sottoscritta in data 06 marzo 2020, e dell’interpretazione delle Parti alla luce del DPCM 09.03.2020, sottoscritta in data 10 marzo 2020, è stata creata una modalità semplificata per la presentazione della domanda al Fondo, prescindendo altresì dal requisito dei 90 giorni di anzianità di settore. E’ stato disposto, in particolare, che la procedura TIS “semplificata” sia esperibile, da parte dell’Agenzia per il lavoro, per i lavoratori in somministrazione presso utilizzatori che abbiano già attivato un ammortizzatore sociale. Il Tis in deroga, invece, è attivabile dall’APL nei casi in cui l’utilizzatore non attivi un ammortizzatore sociale. Cfr. altresì, sul punto, la nota operativa dell’INAIL, n. 9334 del 29/7/2020, accessibile sul sito dell’Ente, nonché il Decreto Interministeriale n. 17 del 16 ottobre 2020, che ha assegnato, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, D.L. 104/2020, un certo importo a Forma.Temp e Fsba per garantire le prestazioni a sostegno del reddito per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane, secondo le modalità previste dalla norma.
3. Eventuali problematiche che possono sorgere con l’utilizzatore.
Cosa succede se il TIS non viene attivato? E come si regolano i rapporti APL /utilizzatore? In questi mesi, in particolare, sono sorte alcune questioni che sono state sottoposte al n. studio legale per un approfondimento. Ad es., quali conseguenze si verificano se l’Azienda utilizzatrice omette di comunicare all’Agenzia di aver attivato un ammortizzatore sociale per i dipendenti diretti a causa dell’emergenza sanitaria in corso, cosicchè l’APL non attiva il TIS per i lavoratori somministrati? Se, altra ipotesi, l’Azienda chiude, e non viene richiesto o non vi sono i requisiti per domandare il TIS in deroga, a quali regole devono attenersi le parti coinvolte nella somministrazione? E’ intuibile concludere, anzitutto, che il soggetto più debole (ovvero il dipendente) debba essere tutelato ed abbia quindi diritto alla retribuzione, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa, nel caso in cui non possa beneficiare del trattamento salariale. Il medesimo, infatti, mette a disposizione la propria prestazione lavorativa, ma l’utilizzatore, ad esempio in quanto costretto da normative nazionali emergenziali, non può permettergli di lavorare, né magari attivare lo smart working, magari a causa del tipo di attività svolta. L’APL, pertanto, corrisponderà la retribuzione al dipendente.
Ma, con riferimento ai rapporti APL / Utilizzatore, su chi graverà alla fine questo costo? Resterà sull’APL, o verrà trasferito sull’utilizzatore? Questa problematica, a ns. avviso, è risolvibile avendo riguardo alle clausole contenute all’interno del contratto commerciale di somministrazione, nonché ai generali principi di diritto. Ad es., qualora nel contratto sia previsto che in caso di mancata prestazione da parte del dipendente che non sia dovuta ad inadempimento del medesimo, il compenso da parte dell’utilizzatore debba sempre essere rimborsato all’APL, allora l’utilizzatore dovrà rimborsare. Qualora l’utilizzatore ometta di comunicare all’Agenzia di aver attivato altri ammortizzatori, così da permettere di richiedere il TIS, in questo caso parrebbe ravvisabile un inadempimento dell’Azienda, e quindi l’importo sarà parimenti rimborsabile. Diverso sembrerebbe il caso in cui l’APL, nonostante abbia tutti i dati a disposizione, ometta di attivare le procedure per permettere al dipendente di godere del trattamento di integrazione salariale: qui potrebbe essere ravvisato un inadempimento in capo all’APL e sarebbe quindi più complicato ottenere il pagamento del dovuto da parte dell’utilizzatore. Ci siamo chiesti infine se l’APL, che come visto anticipa il pagamento del TIS, e che verrà poi rimborsata dal Fondo, possa comunque chiedere all’utilizzatore, nei tempi di regolare emissione delle fatture, il pagamento di quanto anticipato al lavoratore, scalandolo poi nel corso del rapporto una volta ottenuto il rimborso dal Fondo stesso. Si tratta di una questione che si è manifestata spesso in questi mesi, in quanto le APL hanno dovuto anticipare importi di elevato ammontare, e le istanze di rimborso al Fondo richiedono tempi lunghi per il loro accoglimento e per l’effettiva erogazione delle somme. Sul punto, ancora una volta, si ritiene di poter far riferimento al contratto di somministrazione tra APL ed utilizzatore, essendo questo la fonte che regola il rapporto, appunto meramente commerciale, tra i due soggetti. Sarà dunque possibile, salvo che non vi sia espressa differente disposizione nel testo contrattuale, che l’APL emetta le fatture secondo gli ordinari tempi concordati chiedendo il pagamento di quanto anticipato al lavoratore all’utilizzatore, al quale poi restituirà gli importi man mano che questi vengono rimborsati dal Fondo. D’altra parte, la ratio dell’istituto del TIS è da individuarsi nel fornire tutela al lavoratore, parte debole del rapporto di lavoro, senza che ne debba beneficiare l’utilizzatore, il quale è, nei fatti, un datore di lavoro che esercita il proprio ruolo per tramite dell’APL.
Avv. Simona Cardillo
Avv. PhD Giorgia Barberis