Il lavoro agile (o smart working), quale particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, senza vincoli orari o spaziali, ma organizzato per fasi, cicli e obiettivi, richiede, generalmente, la sottoscrizione di uno specifico accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro (l. 81/17, artt. 18 ss.).

Con l’avvento della normativa emergenziale emanata durante l’epidemia da Covid – 19, a far data dal mese di marzo 2020, i datori di lavoro hanno potuto derogare all’obbligo di stipulare questo accordo per semplificare l’accesso a tale tipologia di lavoro.

Tale deroga è stata prorogata nel corso dei mesi e, da ultimo, è stato recentemente confermato che la disciplina semplificata sarà fruibile sino al 31 luglio 2021 (ma più probabilmente sino alla fine di settembre 2021), per i datori di lavoro privati, e sino al 31 dicembre 2021, per le P.A.

Si vedano, in particolare, le norme contenute nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, il cd. Decreto Riaperture, nonché la bozza del Dl Sostegni 2.

Il cd. Decreto Riaperture è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg.  E’ possibile, infine, che anche nel settore privato si decida di prorogare l’accesso semplificato allo smart working sino a fine anno, per omologarlo a quanto previsto nel settore pubblico Avv. PhD Giorgia Barberis

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