LA DIRETTIVA 739/2020 E LE RIPERCUSSIONI SUL MONDO DEL LAVORO

  1. Il D.lgs. 81/2018 e gli agenti biologici.
    Come noto, il decreto legislativo 81/2008 rappresenta il Testo Unico di riferimento in materia di tutela della salute e della
    sicurezza nei luoghi di lavoro.
    Tra le varie previsioni, la prevenzione e la protezione dagli agenti biologici dei dipendenti, sul luogo di lavoro, sono trattate
    nel Titolo X di tale decreto (tale Titolo si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti
    biologici) e l’art. 267 specifica cosa si intende per:
    a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
    umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
    b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale
    genetico;
    c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
    L’art. 268, inoltre, classifica gli agenti biologici in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione (1 più basso, sino a 4,
    rischio più elevato), prevedendo obblighi in capo al datore di lavoro che intenda esercitare attività che comportano uso di
    agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e 4 (fare una comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente), munirsi
    dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte del Ministero del lavoro (per agenti biologici rischio 4), effettuare
    una valutazione del rischio con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 dlgs 81/2008, adottare
    apposite misure tecniche, organizzative, procedurali, ed igieniche, istituire il registro degli esposti, nel caso di lavoratori
    addetti ad attività comportanti l’uso di agenti del gruppo 3 e 4, e adempiere a specifici obblighi di informazione e formazione
    a favore dei dipendenti.
  2. Il rischio COVID e la valutazione del rischio
    Il diffondersi del COVID-19 ha aperto un importante dibattito all’interno delle aziende e degli enti pubblici, ovvero se sia
    obbligatorio, utile o inutile un aggiornamento della valutazione dei rischi biologici (valutazione che, come noto, deve
    riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
    a rischi particolari).
    E, poichè il rischio biologico è anche soltanto quello “potenziale”, e poiché il coronavirus si è purtroppo diffuso a livello
    nazionale (e globale) e chi si reca sul posto di lavoro corre un certo rischio di contrarre l’infezione, da più parti è stata
    evidenziata l’opportunità di procedere ad un aggiornamento del DVR, comprendendo anche la misure adottate per far
    fronte al Covid -19.
    Sul punto è stata altresì pubblicata una Nota dell’ispettorato nazionale del Lavoro 13 marzo 2020, n. 89, in cui l’INL,
    analizzando la problematica al di fuori di contesti in cui il rischio è più elevato (come quello sanitario o socio-sanitario o
    qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda),
    dovendo decidere come muoversi all’interno della propria Amministrazione, ha dato alcune indicazioni, avendo riguardo
    anche a quanto previsto ex art. 2087 c.c. (secondo cui “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
    misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
    personalità morale dei prestatori di lavoro”).
    E, pur non concludendo nel senso di una obbligatorietà (ma la nota è di marzo, quando le conoscenze sul virus non erano
    ancora avanzate come oggi) ha concluso ritenendo consigliabile “formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che
    diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista
    tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali
    e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure,
    pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire
    un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008”.
  3. La direttiva 739/2020 del 3 giugno 2020.
    Una soluzione al quesito potrà comunque pervenire grazie alla recente pubblicazione, in GUUE, della Direttiva 2020/739
    del 3 giugno 2020 (in G.U.U.E. 4 giugno 2020).
    La Commissione europea, in particolare, ha preso posizione sulla classificazione della SARS-CoV-2 in termini di rischio
    biologico potenziale, inserendolo nel gruppo tre (gli agenti del gruppo 3 e 4, come anticipato, sono quelli caratterizzati da
    una maggiore rischiosità; cfr. altresì la precedente Direttiva 2000/54/CE, come modificata nel 2019, che aveva aggiornato
    l’elenco degli agenti biologici con l’inserimento del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e il
    coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (MERS), classificati invece come appartenenti al gruppo 2).
    Ora, la nuova Direttiva evidenzia che, sulla base dei “…dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le
    caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione, è
    opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire
    un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
    Pertanto, poiché la SARS-CoV-2 può causare gravi malattie, e ad oggi non vi è un vaccino, il nuovo coronavirus, secondo
    la Direttiva, viene classificato nel gruppo 3, quindi ritenuto maggiormente rischioso delle precedenti SARS e MERS: ciò
    presuppone un innalzamento dei doveri in capo ai datori di lavoro in campo sicurezza, e un aumento delle tutele a favore
    dei dipendenti.
    La Direttiva, in vigore dal 24 giugno 2020, con riferimento alla parte relativa al Covid-19, dovrà essere recepita dagli Stati
    membri entro il termine breve di cinque mesi (24 novembre 2020) ma, vista l’eccezionalità della situazione, gli stessi sono
    invitati ad attuarla anche prima (in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano,
    sicuro e adeguato).
    Sarà interessante verificare se e come la Direttiva verrà recepita e attuata in Italia e come verrà modificato il D.lgs.
    n.81/2008, per adeguare la disciplina vigente sugli agenti biologici all’attuale emergenza da coronavirus.
    Avv. PhD Giorgia Barberis
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