E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe).
La legge di conversione contiene, in particolare, alcune rilevanti novità sul tema del diritto allo smart working per determinate categorie.
Si prevede il diritto allo SW fino al 30/06/2023 (in precedenza fino al 31/03/2023) per i lavoratori affetti da una serie di gravi patologie croniche tassativamente elencate dal decreto del 4 febbraio 2022 e certificate dal medico di base. Per questi lavoratori (“superfragili”) il diritto al lavoro agile non incontra il limite della compatibilità delle mansioni con la prestazione da remoto. Se le mansioni non sono compatibili, è prevista l’adibizione a una diversa mansione, «compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti».
Per la collocazione in smart working di questi lavoratori non è necessario l’accordo individuale.
Oltre a ciò, viene “ripescata” la norma, scaduta al 31 dicembre 2022, che attribuiva il diritto allo SW ai dipendenti (privati) genitori di almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che non vi sia nel nucleo familiare un altro genitore che non lavora o gode di strumenti di sostegno al reddito per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa. La previsione rimane temporanea, con scadenza al 30 giugno 2023.
Per effetto del richiamo operato dalla norma, questo “ripescaggio” coinvolge anche la categoria dei lavoratori per i quali il medico competente attesta la condizione di maggior rischio di contagio Covid, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta durante la pandemia (“fragili”).
Per entrambe le categorie (genitori di figli under 14 e fragili) si prescinde dall’accordo individuale, e anche in questo caso eventuali accordi esistenti (individuali o collettivi), che limitino solo ad alcuni giorni il lavoro da remoto, devono intendersi superati dalla norma di legge. Tuttavia, a differenza che per i “superfragili”, il diritto è espressamente condizionato alla compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione.